Certificati & Garanzia - Perl'Aura

Vai ai contenuti

Menu principale:

Info

Certificato di Autenticità

Il desiderio di creare insieme alla passione per i gioielli artigianali mi porta a far lavorare, in modo irrefrenabile a volte, le mie picole dita che sperimentano abbinamenti di materiali, provano a dare forma ai pensieri e creano originali monili.
Non copio creazioni di alcun artista. Non riproduco creazioni dalle riviste specializzate. Non creo due monili identici. L'ispirazione nasce da immagini, forme, colori, odori, luci, sensazioni tattili. Le mie parole d'ordine sono autenticità e distinzione. Sempre.

Proprio per questo motivo ho creato un Certificato di Autenticità. Le mie creazioni di maggior valore saranno corredate di tale Certificato che garantisce l'unicità del monile da me creato, a prova che il manufatto in oggetto non è copia di alcun prodotto commercializzato, nè riproduzione di esemplari già prodotti o visti altrove.

Il Certificato di Autenticità indicherà, per ogni gioiello, i seguenti dati:

  • il tipo di monile: orecchini, bracciale, ecc.

  • i materiali pregiati impiegati: pietre, perle coltivate, ecc.

  • la tipologia di metalli usati: alluminio, rame, ottone, bronzo, argento, ecc.

  • le specifiche di anallargenicità

  • il mio nome e recapito per qualunque necessità

  • un breve testo che attesta l'unicità del monile scelto.


Formula "Visto & Piaciuto" e "Esclusione della Garanzia"

In quanto privato, e creatore delle proprie opere in qualità di Operatore del Proprio Ingegno e venditore occasionale (D.L. 114/98 per cui all'Art. 4 Comma 2 lettera H: "a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, ..."), tutti i miei oggetti che siano presenti nei social market o altre piattforme, vengono venduti con la formula "VISTO E PIACIUTO". Inoltre, quanto esposto su questo sito e sul profilo Facebook sono solo esempi della mia capacità creativa e non sono da intendersi come prodotti disponibili per la vendita.

Essendo l'oggetto finale creato artigianalmente, partendo da elementi base molto spesso anch'essi di provenienza artigianale, se non naturale, si fa notare quanto eventuali "difetti" possano risultare più dei particolari di pregio che segni negativi. I miei manufatti, siano essi presenti nella sezione Bottega in galleria fotografica, o nei mercatini od altri spazi in cui espongo le mie opere, sono venduti con le formule "VISTO & PIACIUTO" e di "ESCLUSIONE DELLA GARANZIA".

La legge dice...

Come indicato dal d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, che obbliga il venditore a garantire per un anno il bene venduto per gli eventuali vizi e/o difetti; tali disposizioni sono applicabili esclusivamente al venditore professionista, inteso come qualunque persona fisica o giuridica pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, utilizza i contratti di vendita, a cui vengono equiparati, all’art. 1, i contratti di permuta e somministrazione, di appalto, di opera e tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.
La disciplina codicistica, all’art. 1492 c.c., offre due tipi di rimedi alla garanzia per vizi: 1) la risoluzione del contratto nell’ipotesi di vizio redibitorio 2) la riduzione del prezzo nell’ipotesi di mancanza di qualità promesse ed essenziali.
L’art. 1495 c.c. impone al compratore un termine decadenziale di otto giorni entro cui egli è tenuto ad informare il venditore del vizio ed, allo stesso tempo, la norma specifica che l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dal giorno della consegna.
Tenendo presente il quadro normativo appena delineato, occorre operare delle puntualizzazioni in materia di compravendita tra privati, per cui non si applica sic et simpliciter la disciplina codicistica.
Le transazioni tra i privati si svolgono, infatti, secondo la clausola tacita del “visto e piaciuto”, salvo il caso in cui vi fossero accordi diversi tra le parti. Quando, nel caso di acquisto di un’autovettura usata, i soggetti giuridici del rapporto sono privati cittadini,  tale contratto di vendita non rientra nella disciplina contenuta nel codice civile e nel richiamato decreto legislativo dal momento che quest’ultimo fa riferimento al venditore come qualunque persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza  i contratti previsti all’art. 1 dello stesso decreto.
È soltanto ai venditori professionisti e non ai privati cittadini che viene richiesta la garanzia per vizi, la cui durata di un anno decorre dalla conoscenza del difetto da parte del compratore.

Detto questo, per libera scelta, resto a disposizione per un periodo di UN MESE dalla data di vendita delle mie creazioni, in caso di necessità di assistenza riguardo un mio prodotto. In ogni caso sarà richiesto tassativamente di visionare personalmente l'oggetto in questione o fotografia che possa chiaramente documentare la problematica che, una  volta valutata, sarà mia premura offrire la soluzione migliore rispetto il danno subito..
Non sarò responsabile per danni arrecati agli oggetti ceduti se verranno trattati senza le dovute cure e riportino danni non dovuti ad un difetto di produzione.

Per quanto riguarda le eventuali spedizioni, ci tengo a garantire che ogni creazione verrà imballata nel modo migliore in apposito materiale anti-urto tale da garantirne il viaggio in modo sicuro. Resta inteso che si declina ogni responsabilità una volta consegnato il pacco alle Poste o al Corriere per danneggiamenti o perdite relative a pacchetti non coperti da assicurazione. Qualora, nonostante le precausioni prese, giungesse comunque un prodotto danneggiato (danno non imputabile a Poste o Corriere) basterà comunicarlo e sarà mia premura trovare la migliore soluzione per offrire il massimo della soddisfazione a tutti (saranno richieste foto obbligatorie per documentare il danno e offrire la soluzione migliore).


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu